Il risarcimento o indennizzo diretto dei danni auto dell’assicurato danneggiato a seguito di sinistro

La procedura risarcitoria diretta, che può essere richiesta solo in determinati casi, è entrata in vigore in Italia il primo febbraio 2007 ed introdotta precedentemente dal decreto Bersani. Nel caso in cui non è possibile ricorrere al risarcimento diretto, l’assicurato deve ricorrere alla procedura ordinaria per ottenere il risarcimento dei danni inoltrando la richiesta di risarcimento all’assicuratore del veicolo che si ritiene responsabile del sinistro.

La possibilità di ottenere il risarcimento dei danni direttamente dal proprio assicuratore, nell’ambito delle polizze Rc Auto, è un sistema pensato per ridurre notevolmente il tempo necessario per ottenere i soldi.

Può farne richiesta chi ha subito un incidente con un altro veicolo che abbia avuto come conseguenze danni alle cose trasportate di proprietà dell’assicurato, al veicolo e, eventualmente, lesioni non gravi all’assicurato (non devono superare l’invalidità permanente al 9%). Inoltre, non bisogna essere responsabili dell’incidente, o esserlo solo non in parte. Il sinistro, per poter ricorrere al risarcimento diretto, deve avere coinvolto due veicoli assicurati e immatricolati in Italia. Nel caso in cui sia coinvolto anche un ciclomotore, questo deve essere targato secondo il regime in vigore dal 14 luglio 2006 o deve aver aderito volontariamente al nuovo regime. E’ possibile ricorrere al risarcimento diretto nel caso in cui i danni ad altre persone presenti sul veicolo siano lesioni gravi.